Avvocato Domenico Esposito
 

 

CASI IN CUI IL MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO NON E' REATO

 

Questa sentenza esemplifica alcune delle problematiche che ricorrono con maggiore frequenza in tema di mancato pagamento di contributo per il mantenimento:

- la disoccupazione non esclude la sua responsabilità.

- la sussistenza del reato é esclusa solo dall'allegazione di idonei e convincenti elementi "indicativi di situazioni che si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere" (es.: cartelle cliniche comprovanti ricoveri per gravi condizioni psichiche).

- "il sistema normativo, in situazioni tanto delicate, che incidono profondamente su soggetti come i minori non in grado di sostentarsi, richiede all'obbligato il massimo sforzo personale al fine di realizzare il massimo reddito potenziale rispetto al sue capacità".

- Solo la prova rigorosa di tale "impossibilità" di percepire un reddito superiore a quello effettivamente realizzato consente di escludere, sotto il profilo della incapacità economica del soggetto obbligato, la responsabilità penale dell'obbligato medesimo.

- Nessun rilievo ha l'intervento di terze persone per il sostentamento del minore.

- L'insussistenza di uno stato di bisogno del minore può essere rilevante solo qualora lo stesso goda di adeguati redditi da patrimonio, ma non anche laddove lo stesso svolga attività lavorativa per vivere.

 

CORTE D'APPELLO DI CALTANISETTA 20/12/2005

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Nicosia emessa in data 12 aprile 2002, ...................... veniva dichiarato colpevole del reato ascritto di cui all'art. 570 c.p. e condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa.

Esponendo sinteticamente i fatti da cui scaturisce l'odierno procedimento, per come si evincono dalla sentenza di primo grado, va osservato che risultava dalle acquisizioni probatorie che l'imputato, nella pendenza del giudizio di separazione davanti al Tribunale di Nicosia, quale marito di ............................, nonché padre del piccolo ........................, non ottemperava, talora per la intera somma talaltro solo in parte, all'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Nicosia in data 13/3/2000 : in essa era disposto che ........................... corrispondesse entro i primi 5 giorni di ogni mese, a titolo di mantenimento alla moglie ed al figlio la somma di lire 450.000.

Tantomeno ottemperava, oppure lo faceva solo in parte, alla successiva disposizione di modifica della ordinanza, impartita in data 11/7/2000, in cui il Presidente del Tribunale aumentava l'assegno mensile di mantenimento a lire 750.000.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'imputato chiedendo la assoluzione.

Alla odierna udienza, dopo la relazione della causa, si è passati alla discussione, in esito alla quale il ........................ e la difesa, hanno formulato le richieste di cui al verbale.

Ciò premesso osserva la Corte come l'appello debba ritenersi infondato.

Ha preliminarmente dedotto l'appellante come la contestazione di cui al decreto di citazione riguardasse il periodo compreso tra la data dell'undici luglio 2000 e il dicembre 2000, mentre il giudice di primo grado avesse affermato la responsabilità, incorrendo in errore, anche per il periodo compreso tra marzo e giugno 2000.

Risulta agevole confutare al riguardo come la contestazione cristallizzata nel decreto fosse "fino al 14/12/00", con la specificazione che si trattava di condotta perdurante.

Pertanto i segmenti di condotta antecedenti rispetto al dies quem indicato, devono evidentemente intendersi oggetto della imputazione e come tale correttamente oggetto del giudizio condannatorio.

Ha dedotto con il primo motivo l'appellante la mancanza della prova sul reddito dell'imputato.

Osserva al proposito la Corte come la eventuale assenza di un stabile attività lavorativa, la situazione di disoccupato nel quale, sottolinea l'impugnante, versava lo S., non escludono certamente la sua responsabilità.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sussistenza del reato è esclusa infatti solo qualora l'imputato alleghi idonei e convincenti elementi indicativi di situazioni che si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva condannato l'imputato senza compiere accertamenti sulla grave patologia indicata dall'obbligato come causa della concreta impossibilità di far fronte ai propri impegni, nonostante la produzione di cartelle cliniche comprovanti i ricoveri e le dichiarazioni della stessa moglie, in ordine alle condizioni psichiche e alle difficoltà economiche dell'obbligato) (Cassazione penale, sez. VI, 18 novembre 2004).

Sostanzialmente, osserva questa Corte, il sistema normativo, in situazioni tanto delicate, che incidono profondamente su soggetti come i minori non in grado di sostentarsi, richiede all'obbligato il massimo sforzo personale al fine di realizzare il massimo reddito potenziale rispetto al sue capacità .

Solo la prova rigorosa di tale "impossibilità " di percepire un reddito superiore a quello effettivamente realizzato consente di escludere, sotto il profilo della incapacità economica del soggetto obbligato, la responsabilità penale dell'obbligato medesimo.

In tal senso ha statuito la Suprema Corte come a fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 570 c.p., non rilevano le temporanee difficoltà economiche in cui si trovi l'obbligato, e tanto meno la dichiarazione di fallimento dello stesso, occorrendo provare anche in tal caso che l'obbligato sia stato con essa privato di tutti i suoi mezzi economici e non sia stato in grado di sopperire alla privazione con una diversa attività(Cassazione penale, sez. VI, 17 maggio 2004, n. 32508).

Ne discende che, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità per il reato di cui all'art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi (Cassazione penale, sez. VI, 25 giugno 1999, n. 1283).

Prova della impossibilità, osserva ancora la Corte, del tutto assente nel giudizio in questione.

Nessun rilievo ha inoltre la circostanza indicata nella impugnazione, secondo la quale il "nonno" sarebbe intervenuto per sostentare il minore.

Deve infatti osservarsi come, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri, anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano configurato il reato nella arbitraria riduzione da parte del genitore dell'assegno per il mantenimento del figlio minore handicappato stabilito in sede di separazione dei coniugi, ritenendo non sufficienti ad elidere lo stato di bisogno la percezione da parte del minore di una modesta pensione di invalidità e la circostanza che fosse assistito economicamente dal genitore affidatario, che svolgeva un'attività lavorativa) (Cassazione penale, sez. VI, 1 dicembre 2003, n. 715).

Parimenti infondata appare la dedotta mancanza della prova dello stato di bisogno del minore.

Infatti, la mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata laddove il minore disponga di redditi patrimoniali sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno (Cassazione penale, sez. VI, 26 marzo 2003, n. 26725).

La situazione di bisogno dei figli minorenni potrebbe escludersi se essi avessero un proprio patrimonio personale ovvero se, avendo raggiunto l'età di sedici anni, possono legittimamente impegnarsi in attività lavorativa e non sono disoccupati. Commette dunque il reato di violazione degli obblighi dell'assistenza familiare, anche dal punto di vista soggettivo, il coniuge separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni, qualora vi provveda altra persona, coobbligata (nella specie: l'altro coniuge) o non tenuta. La configurazione del reato non prevede invero anche l'effettuarsi di conseguenze dannose alla salute del minore a causa dell'inadempimento del soggetto obbligato per il suo perfezionamento giuridico: ed è inconcepibile che il soggetto sia esentato da pena perché approfitta dell'intervento altrui, magari al limite, di quello dell'assistenza pubblica (Cassazione penale, sez. VI, 15 febbraio 1985).

Le considerazioni sopra svolte in ordine agli elementi oggettivi del reato, valgono a ritenere integrata la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice (cass. pen. sez. VI, 13/1/94, n.185), dovendosi desumersi dal complesso degli elementi descritti la piena consapevolezza da parte dell'imputato della situazione sulla quale la sua negligenza andava ad incidere e, come analizzato, altresì la mancata realizzazione del reddito al quale era tenuto.

Visto l'art. 544 c.p.p. determina in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione .

P.Q.M.

Visti gli artt. 605-592 cpp

Conferma la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Nicosia in data 12/04/02, appellata da S. M., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Stabilisce il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Caltanissetta 20 dicembre 2005

Il consigliere estensore Il Presidente